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La nuova legge sui maltrattamenti degli animali
Ecco le sanzioni che prevede la Legge a favore degli animali, che entra in
vigore oggi (09/07/2004), approvata dal Senato.
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Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila
a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla
salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte
dell'animale.
- Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l'estinzione del
reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e
mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non
permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi.
- Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila
euro.
- Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi
sofferenze: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si
applica anche ai casi previsti dalle leggi speciali.
- Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da quattro
mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi
sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale impiegato
- Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la
distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato "patrimonio", ed
uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata,
esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale "di nessuno"
(previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione).
- Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da
uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o
li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con
promozione attraverso video.
- Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti:
reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.
- Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o
competizioni: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila
euro.
- In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i
combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con
spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E' anche
disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'eventuale attività di
trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è
disposta l'interdizione.
- Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti:
arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e
distruzione del materiale.
- Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi
ad un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro.
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- Per l'applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze
fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello
Stato e Polizie municipali e provinciali.
La vigilanza viene ristretta agli animali d'affezione per le guardie
particolari giurate delle associazioni.
Le entrate derivanti dalle sanzioni saranno destinate dallo Stato alle
associazioni affidatarie degli animali sequestrati o confiscati.
-Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità
di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
-Attività formative: possibilità di promozione d'intesa fra Stato e Regioni
dell'integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e
grado in materia di etologia e rispetto degli animali.
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